L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale, di natura economica, erogata dall’INPS in favore di coloro che siano riconosciuti invalidi al 100% e che, per minorazioni psichiche o fisiche, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (mangiare, cucinare, lavarsi, prendere le medicine).

Viene riconosciuta anche ai malati oncologici, totalmente inabili, sottoposti a chemioterapia, limitatamente al periodo in cui si sottopongono alle cure chemioterapiche nonché ai ciechi civili assoluti.

L’erogazione della prestazione è:

indipendente dall’età della persona;

svincolata dal reddito e dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;

non è reversibile (non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido).

Chi ha diritto all'Indennità di Accompagnamento?

Hanno diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini italiani, cittadini UE residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno, purchè tutti stabilmente residenti in Italia, che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • invalidità totale e permanente del 100%;
  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (mangiare, vestirsi, lavarsi, prendere medicinali) senza assistenza continua;
  • non essere ricoverati in struttura sanitaria pubblica con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico e/o non essere ricoverati in reparti riabilitativi o di lunga degenza (l’erogazione della prestazione viene, comunque, corrisposta per i periodi di ricovero per terapie di durata connessa al decorso della malattia e viene sospesa solo in caso di ricovero superiore a 29 giorni).
  • Patologie per l’Accompagnamento

    È bene sottolineare che l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta solo a persone che non siano autosufficienti o perché, come detto in precedenza, non riescono a deambulare in autonomia o perché non riescono a compiere gli atti quotidiani della vita (vestirsi, mangiare, cucinare, prendere le medicine) senza assistenza continua.

    Ciò significa che una persona pur se affetta da patologie gravi ma autosufficiente potrà essere riconosciuta totalmente inabile al lavoro (invalidità 100%) ma non potrà beneficiare della indennità di accompagnamento.

    Durata e Importo

    L’importo della indennità di accompagnamento è attualmente (2024) pari ad € 531,76 mensili e viene erogata per 12 mensilità a decorrere, solitamente, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalla commissione medica INPS nel verbale di riconoscimento.

    Trattandosi di una prestazione di carattere assistenziale è esente ai fini Irpef e, pertanto, non va dichiarata nella dichiarazione dei redditi.

    Compatibilità e Incompatibilità

    L’indennità di accompagnamento è:

    Compatibile:

  • con la pensione di inabilità civile (riconoscimento invalidità al 100%);
  • con lo svolgimento di una attività lavorativa autonoma o subordinata;
  • con la titolarità di una patente speciale.
  • Compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, purchè le due prestazioni siano state concesse per patologie diverse (nel caso le indennità siano concesse per la stessa patologia, si potrà scegliere quale delle due prestazioni usufruire).

    Incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (l’invalido potrà comunque scegliere la prestazione con il trattamento economico più favorevole).

    Accompagnamento per Ciechi

    Una particolare forma di accompagnamento è quella riconosciuta ai non vedenti.

    Le condizioni per il riconoscimento sono le medesime dell’indennità di accompagnamento concessa per altre patologie cui si aggiunge, ovviamente, la cecità assoluta.

    Viene corrisposta per 12 mensilità ed è indipendente dal requisito dell’età e del reddito.

    L’importo è, però, è pari ad € 978,50 (per il 2024). Tale importo viene ridotto di € 93,00 mensili nei periodi in cui il beneficiario usufruisca del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile. Viene erogata anche se si è ricoverati in istituto pubblico.

    È compatibile:

    • con lo svolgimento di un’attività lavorativa


    È compatibile e cumulabile 

    • con la pensione riconosciuta ai ciechi totali;
    • con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (cd. soggetti pluriminorati)

    È incompatibile:

    • con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, lavoro o servizio.

    Accompagnamento per malattie oncologiche

    Altra particolare forma di accompagnamento è quella riconosciuta ai malati oncologici che siano sottoposti a chemioterapia. Tale riconoscimento però non è automatico. Essere sottoposti a chemioterapia non implica automaticamente il vedersi riconoscere l’indennità di accompagnamento.

    È infatti necessario, oltre ad una invalidità pari al 100% (presupposto base per l’accompagnamento), che le terapie cui si è sottoposti comportino degli effetti collaterali così gravi da rendere un soggetto non autosufficiente e, quindi, bisognevole di assistenza da parte di terzi.

    Accompagnamento per minori

    Anche ai minori di 18 anni possono essere riconosciuti sussidi alla disabilità.

    L’indennità di accompagnamento è concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale del minore, il quale non sia in grado di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani della vita.

    È erogata per 12 mensilità, è indipendente dal reddito e per l’anno 2024 è pari ad € 531,76.

    In prossimità del compimento della maggiore età, per consentire la continuazione della erogazione della prestazione anche se si è divenuti maggiorenni, è necessario inoltrare all’INPS nuova domanda per l’invalidità civile (spuntando nella domanda l’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita) e ciò anche se il minore sia affetto da patologie stabilizzate o progressive per cui sarebbe esclusa la rivedibilità.

    Differenza tra Accompagnamento e Legge 104/92: facciamo chiarezza

    Spesso queste due prestazioni vengono confuse o persiste il convincimento che il riconoscimento della L. 104/92 (in particolare l’art. 3 comma 3 che riconosce l’handicap grave) comporti automaticamente il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e viceversa. 

    Non è così. L’una prescinde dall’altra. Facciamo chiarezza.

    Sono due prestazioni completamente diverse che, innanzitutto presuppongono due distinte domande e due distinte visite mediche presso il centro medico legale dell’INPS dinanzi a diverse commissioni (anche se il certificato medico inviato dal medico di medicina generale è unico per entrambe).

    Per la valutazione dell’accompagnamento si tiene conto dell’incidenza che una determinata patologia ha sulla capacità di autosufficienza della persona (impossibilità di deambulare o impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana senza l’aiuto di un accompagnatore).

    Per la valutazione dello stato di handicap, invece, si tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta. Lo stato di handicap esprime, quindi, la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre ritenute normali. 

    Tale diversità di criteri di valutazione è fondamentale perché, spesso, può determinare in capo ad un soggetto il riconoscimento della situazione di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 perché affetto da una patologia che comporti serie difficoltà alla vita di relazione e inserimento sociale, ma non al contestuale riconoscimento dell’indennità di accompagnamento perché quelle stesse patologie, seppur gravi, non lo rendono bisognevole di assistenza continua.

    Come ottenere l'Accompagnamento

    PRIMO PASSO: DOMANDA AMMINISTRATIVA ALL’INPS

    Il primo passo per poter inoltrare la domanda per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento è recarsi dal proprio medico di medicina generale o da un medico certificatore che provvederà a redigere ed inoltrare telematicamente apposito certificato medico all’INPS.

    Successivamente (nel termine di 90 giorni dalla data in cui il medico ha rilasciato il certificato), la domanda per l’invalidità civile va inoltrata in via telematica all’INPS, tramite gli intermediari abilitati o tramite SPID accedendo alla propria posizione personale, allegando copia del certificato medico inoltrato dal medico di base, carta d’identità ed inserendo gli ulteriori dati che vengono richiesti dal sistema.

    LA VISITA MEDICA PRESSO IL CENTRO MEDICO LEGALE INPS

    Una volta inoltrata la domanda, l’INPS provvederà a convocare l’istante per la visita presso la sede provinciale competente. Qualora il soggetto non possa essere trasportato sino a tale sede, è possibile chiedere una visita domiciliare (ovvero, sarà la commissione INPS a spostarsi presso il domicilio del richiedente).

    Alla visita la persona convocata dovrà portare l’originale del certificato medico redatto dal medico di medicina generale o dal medico certificatore e tutta la documentazione medica in suo possesso. A tal proposito consiglio di portare sempre delle fotocopie, esibendo eventualmente gli originali, poiché tutto ciò che viene consegnato all’INPS non verrà più restituito.

    L’errore che la maggioranza delle persone commettono in tale fase è quello di presentarsi alla visita senza avere documentazione medica attestante le patologie di cui si è affetti o, comunque, senza avere documentazione medica qualificata e specialistica, mirata alla certificazione delle patologie che danno diritto all’indennità di accompagnamento.

    IL VERBALE INPS

    Dopo aver effettuato la visita, l’INPS provvederà a comunicare al richiedente, a mezzo raccomandata a/r (o a mezzo PEC se è stata indicata), il verbale contenente l’esito. 

    Ove l’esito sia positivo, l’invalido percepirà l’indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa o, in via eccezionale, da una diversa data individuata dalla commissione medica (es. data in cui è stata effettuata la visita presso il centro medico legale). La prestazione verrà liquidata direttamente dall’INPS sul conto corrente o sul libretto indicato in sede di domanda amministrativa; con il primo rateo di pensione verranno accreditati gli arretrati maturati dalla data di riconoscimento della prestazione sino alla sua erogazione, mentre, successivamente, i ratei di accompagnamento verranno erogati mensilmente per 12 mensilità.

    Ove l’esito sia negativo, è possibile impugnare il verbale entro 6 mesi dalla ricezione dinanzi al competente Tribunale del Lavoro mediante un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. rivolgendosi ad un avvocato.

    Impugnare il verbale Inps negativo

    IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 495 BIS C.P.C.

    Nel caso in cui l’accompagnamento non venga riconosciuto dall’Inps (come accade nella maggior parte dei casi) è, quindi, possibile impugnare, tramite un avvocato, dinanzi al Tribunale del Lavoro, il verbale negativo, entro 6 mesi dalla ricezione dello stesso, mediante un procedimento chiamato “accertamento tecnico preventivo obbligatorio” previsto dall’art. 495 bis del codice di procedura civile.

    In tal caso il legale provvederà ad impugnare il verbale ricevuto dall’INPS mediante il deposito di un ricorso allegando, tra le altre cose, tutta la documentazione medica portata in visione all’INPS ed, eventualmente, quella maturata successivamente.

    È necessario, anche in tale fase, operare un attento controllo dei documenti al fine di depositare documentazione medica qualificata e specialistica. Ricorda che senza documentazione medica che attesti l’esistenza di patologie che giustifichino il riconoscimento dell’accompagnamento, questo non potrà essere riconosciuto. 

    Una volta depositato il ricorso, verrà fissata dal Giudice l’udienza di comparizione delle parti in cui, verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Magistrato nominerà un medico – iscritto in un apposito albo del Tribunale – come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il quale fisserà la data per la visita medico legale dinanzi a sé.

    LA PERIZIA DEL MEDICO DEL TRIBUNALE

    Il medico nominato dal Giudice provvederà, quindi, alla data fissata, a visitare il soggetto invalido ed a raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare, con obiettività, le condizioni di salute del ricorrente.

    Effettuata la visita, solitamente il consulente ha un termine pari a 150 giorni per poter depositare la perizia in Tribunale, inviandone preventiva bozza alle parti, le quali possono inoltrare le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dal ricevimento.

    La perizia depositata dal CTU può essere:

    • Negativa: qualora il medico ritenga che la persona sottoposta a visita non abbia delle patologie tali da giustificare l’accompagnamento confermando, pertanto, l’esito contenuto nel verbale INPS;
    • Positiva: qualora il medico ritenga che le valutazioni effettuate dall’INPS nel verbale siano errate e che l’invalido abbia diritto all’indennità di accompagnamento dalla data in cui è stata inoltrata la domanda amministrativa
    • Positiva con spostamento della decorrenza della data di riconoscimento della prestazione assistenziale: qualora il medico ritenga che il diritto all’accompagnamento sia maturato da una data successiva a quella della domanda amministrativa. Ciò si verifica quando il CTU ritiene, dall’esame della documentazione medica esaminata, che le patologie necessarie per il riconoscimento dell’accompagnamento siano insorte in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

    Per evitare lo spostamento della decorrenza da parte del CTU è importante presentare, già dinanzi alla Commissione INPS, la documentazione medica specialistica finalizzata alla certificazione delle patologie che danno diritto al

    riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

    Cosa succede dopo il deposito della perizia?

    Depositata la perizia in Tribunale, indipendentemente se sia positiva o negativa, il Giudice concederà alle parti (ricorrente e INPS) un termine di 30 gg. per potersi opporre a ciò che ha deciso il CTU (cd. DISSENSO).

    Cosa succede se viene manifestato il dissenso?  La parte che ha depositato l’atto di dissenso ha un ulteriore termine di 30 giorni per illustrare le motivazioni dell’opposizione mediante il deposito di un ricorso ex art. 442 del codice di procedura civile. A seguito di ciò si instaurerà un ulteriore giudizio in cui si pongono in discussioni le valutazioni fatte dal medico.

    In tale giudizio di opposizione il Magistrato deciderà se

    Richiamare il CTU per rendere dei chiarimenti sulla sua perizia.

    Ciò di solito avviene quando, con l’opposizione, viene depositata documentazione sanitaria nuova che dimostri un aggravamento delle condizioni del soggetto. In tale caso il medico dovrà dire se, sulla scorta della nuova documentazione, ritiene di mutare il giudizio precedentemente espresso riconoscendo che l’aggravamento documentato consente il riconoscimento della prestazione richiesta;

    Nominare un nuovo CTU che rivaluti tutta la situazione clinica del ricorrente laddove ritenga che il precedente medico sia arrivato a delle conclusioni completamente diverse rispetto alla documentazione medica depositata (ciò avviene, in verità, raramente).

    In ogni caso, tale giudizio termina con sentenza inappellabile.

    LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’INPS A SEGUITO DI AZIONE GIUDIZIARIA

    Una volta ottenuto il decreto di omologa favorevole e che, quindi, riconosce l’indennità di accompagnamento, è necessario inoltrare la richiesta di liquidazione all’INPS competente mediante la compilazione del mod. AP70 con allegazione della documentazione necessaria. Senza l’inoltro di tale modello, l’INPS non procederà alla liquidazione della prestazione e degli eventuali arretrati. La liquidazione deve avvenire nel termine di 120 giorni.

    Con il pagamento del primo rateo di pensione verranno corrisposti anche gli arretrati maturati.

    È bene ricordare che sino alla definizione dell’azione giudiziaria non è possibile presentare all’INPS, per la stessa prestazione, una nuova domanda amministrativa.

    Richiedi una consulenza

    Errore: Modulo di contatto non trovato.